PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di rendere effettivo il diritto all'integrazione dell'alunno diversamente abile, è garantita la stabilizzazione degli insegnanti di sostegno con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso del titolo di specializzazione, conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni.
      2. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è riconosciuto il diritto di precedenza al personale di cui al comma 1, purché in condizione di garantire la prestazione del servizio in maniera continuativa, assicurando la permanenza effettiva per periodi non inferiori a cinque anni.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, ad adottare un regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

      1. Nelle operazioni di mobilità, per il servizio effettivamente prestato sui posti di sostegno con continuità didattica per periodi non inferiori a cinque anni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, al personale insegnante di ruolo è riconosciuta la maggiorazione di un anno di servizio ai fini pensionistici ed economici.

 

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Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.